Approfondimenti

Digital Markets Act (DMA) in 6 punti

Per garantire una maggiore protezione dei diritti degli utenti e condizioni concorrenziali più eque, l’Unione Europea, a partire dal 2020, è impegnata in un processo volto a definire un nuovo insieme di norme per regolamentare i servizi e i mercati digitali. Le due norme principali, racchiuse nel Digital Service Act Package, sono:

  • il Digital Service Act (DSA);
  • il Digital Markets Act (DMA).

Questi regolamenti sono già in vigore, ma la piena attuazione ha richiesto diversi passaggi. Ora, nel 2024, stiamo assistendo alla loro piena applicazione. In questo articolo ci concentreremo sul Digital Markets Act.

Che cos’è il Digital Markets Act (DMA)

Il Digital Markets Act consiste in una serie di norme europee volte a garantire una concorrenza leale sulle piattaforme digitali. A questo scopo, il DMA stabilisce criteri specifici per identificare i cosiddetti “gatekeeper”, ovvero quelle poche piattaforme di grandi dimensioni che detengono una significativa quota di mercato, rendendo di fatto molto difficile competere nello stesso ambito. Il Digital Markets Act è uno dei primi strumenti legislativi a regolamentare in modo comprensivo il potere delle grandi aziende digitali.

Mentre il Digital Services Act mira a rendere i processi interni delle piattaforme online più trasparenti e a consentire decisioni aziendali più informate, il Digital Markets Act si propone di offrire alle imprese una maggiore possibilità di scelta tra diverse piattaforme per offrire i propri servizi o prodotti. Inoltre, il DMA punta a facilitare l’accesso ai dati finora detenuti dai gatekeeper, migliorando così le condizioni di concorrenza.

Obiettivo e contesto

Secondo la Commissione Europea, il livello di concentrazione del potere economico nei mercati digitali è senza precedenti: 7 delle 10 aziende più grandi del mondo operano nel mercato digitale.
L’obiettivo principale del Digital Markets Act è garantire maggiore concorrenzialità ed equità in questo settore.

Come osserva Vincenzo Lalli, avvocato esperto in temi digitali e fondatore di Avvocloud.net, ci si potrebbe chiedere se il diritto della concorrenza non sia sufficiente ad affrontare questa situazione.
La risposta è no: le grandi aziende, o gatekeeper, possono ottenere un monopolio senza violare le leggi sulla concorrenza. Secondo l’avvocato, infatti, la mancanza di contendibilità deriva da alcune caratteristiche intrinseche dei principali servizi offerti dalle piattaforme, più che dai comportamenti anticoncorrenziali. Se sfruttate, queste caratteristiche trasformano le aziende in gatekeeper, permettendo loro di dominare il mercato e acquisire un potere contrattuale sproporzionato, che a sua volta consente loro di imporre determinate condizioni ai propri utenti.

L’iter del Digital Markets Act

l Digital Markets Act è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea il 12 ottobre 2022, è entrato in vigore il 1° novembre dello stesso anno e ha iniziato ad essere applicabile a partire dal 2 maggio 2023.

Entro due mesi da questa data, quindi entro luglio 2023, le aziende proprietarie di grandi piattaforme hanno dovuto fornire alla Commissione dati dettagliati sul numero dei propri utenti e sul proprio fatturato. Queste informazioni erano necessarie affinché la Commissione potesse effettuare le dovute verifiche per determinare se tali aziende rientrassero nella definizione di gatekeeper. Il 6 settembre 2023, la Commissione ha identificato sei aziende come gatekeeper. Queste aziende hanno un termine di sei mesi per conformarsi al DMA e sono tenute a presentare le prime relazioni di conformità entro il 7 marzo 2024.

Gatekeeper e core services platform

I gatekeeper nel settore digitale, sono quelle piattaforme o società che per dimensioni, diffusione e fatturato sono in grado di controllare l’accesso al mercato unico.
Secondo il Digital Markets Act (DMA), per qualificarsi come gatekeeper, una piattaforma deve:

  1. avere una dimensione tale da condizionare il mercato interno. Si presuppone che ciò avvenga se la società realizza in Europa un fatturato annuo pari o superiore a 7,5 miliardi di euro in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari, o se la sua capitalizzazione di mercato media o l’equivalente valore equo di mercato ammontava ad almeno 75 miliardi di euro nell’ultimo esercizio finanziario, e se fornisce un “core platform service” in almeno tre Stati membri;
  2. avere il controllo di un importante gateway per gli utenti aziendali verso i consumatori finali. Si presume che ciò avvenga se l’azienda gestisce un servizio con più di 45 milioni di utenti finali attivi mensilmente situati nell’UE e più di 10.000 aziende attive annualmente stabilite in UE nell’ultimo esercizio finanziario;
  3. avere una posizione radicata. Si presume che ciò sia vero se la società ha soddisfatto il secondo criterio in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari.

Le prime 6 aziende gatekeeper individuate dalla Commissione sono: Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta e Microsoft. A queste aziende è stato concesso un termine di 6 mesi, entro il 7 marzo 2024, per conformarsi al Digital Markets Act. In questo periodo, devono anche presentare un rapporto di conformità che dettaglia le soluzioni adottate.

I 6 gatekeeper individuati gestiscono 22 core platform services.
I “core platform services”, sono servizi definiti “altamente concentrati” poiché sono gestiti da una o poche grandi piattaforme che stabiliscono le condizioni commerciali con notevole autonomia, fungendo da gateway per le aziende che desiderano raggiungere i propri clienti.
Il DMA individua 10 tipologie di core platform services, tra cui motori di ricerca online, servizi di condivisione video, social network, sistemi operativi, servizi di cloud computing e assistenti virtuali. Fanno parte di questa categoria, ad esempio, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, e servizi di intermediazione come Google Maps, Amazon Marketplace, App Store, Google Shopping e Chrome.

Digital Markets Act per i gatekeeper

Fin dal primo giorno di designazione, entrano in vigore due obblighi principali per i gatekeeper: istituire una funzione di conformità interna e informare la Commissione di qualsiasi progetto di concentrazione ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni.

Nel caso in cui un gatekeeper non adempia agli obblighi previsti dal DMA, la Commissione può imporre sanzioni fino al 10% del fatturato totale mondiale dell’azienda, che possono salire fino al 20% in caso di violazioni ripetute. In situazioni di violazioni sistematiche, la Commissione può anche imporre rimedi più severi, quali obbligare un gatekeeper a vendere parte della propria impresa.

L’obiettivo principale è prevenire che i gatekeeper consolidino ulteriormente la loro posizione dominante ed estendano il loro controllo ad altri servizi o impongano condizioni ingiuste agli utenti.

I principali obblighi imposti ai gatekeeper includono:

  • consentire agli utenti finali di disinstallare facilmente le app preinstallate o modificare le impostazioni predefinite di sistemi operativi, assistenti virtuali o browser Web, in modo da non favorire determinati prodotti e servizi, e offrire schermate di scelta per i servizi chiave;
  • permettere agli utenti di installare app o app store di terze parti che interagiscono con il sistema operativo del gatekeeper;
  • assicurare che gli utenti finali possano disiscriversi dai servizi principali della piattaforma del gatekeeper con la stessa facilità con cui si sono abbonati;
  • fornire accesso a strumenti di misurazione delle prestazioni alle aziende che pubblicizzano sulla loro piattaforma oltre alle informazioni necessarie per una verifica indipendente dei propri annunci ospitati dal gatekeeper;
  • evitare di classificare i propri prodotti o servizi in modo più favorevole rispetto a quelli offerti da terze parti.

Interoperabilità

Uno degli aspetti del Digital Market Act più discussi, interessanti e impattanti è il requisito di interoperabilità.
L’interoperabilità è definita come la capacità di diversi sistemi, dispositivi o applicazioni di lavorare insieme e scambiarsi informazioni in modo efficace. Ciò implica che possono comunicare tra loro e utilizzare le informazioni scambiate, nonostante siano stati creati da produttori diversi o operino su piattaforme diverse.

Da diversi anni, la Commissione Europea considera la mancanza di interoperabilità in vari ambiti uno dei maggiori ostacoli alla digitalizzazione, riconoscendola come un elemento chiave per l’innovazione e la concorrenza. Per alcuni servizi, come la comunicazione via e-mail, l’interoperabilità è già una realtà consolidata. Basti pensare, ad esempio, che è possibile inviare una mail da un account Gmail a un indirizzo Outlook.

Il Digital Markets Act (DMA) mira ad estendere l’interoperabilità ad altri strumenti di comunicazione, in particolare alle applicazioni di messaggistica. Attualmente, ad esempio, un utente WhatsApp non può inviare un messaggio a un utente Telegram. In questo caso, il mezzo di comunicazione deve necessariamente essere una piattaforma comune, con conseguente aggregazione del potere di mercato.

Con il DMA, i servizi di comunicazione gestiti dai gatekeeper dovranno fornire le interfacce necessarie per consentire l’interoperabilità. Questa richiesta include la messaggistica end-to-end, le chiamate vocali e video, la condivisione di immagini, messaggi vocali, video e file. I gatekeeper avranno tempi diversi per conformarsi: quattro anni per chiamate vocali e videochiamate, e immediatamente, dalla loro designazione ufficiale come gatekeeper, per la messaggistica end-to-end tra due individui.

La Commissione ha chiarito che i fornitori di servizi di messaggistica non-gatekeeper non sono obbligati a implementare l’interoperabilità. Questo significa che possono scegliere se beneficiare dell’obbligo di interoperabilità che ricade sui gatekeeper o mantenere il proprio servizio separato. Gli utenti finali avranno anche la possibilità di scegliere se utilizzare o rifiutare questa opzione, nel caso in cui il loro fornitore decida di interoperare con un gatekeeper.
Infine, le disposizioni del DMA relative all’obbligo di interoperabilità assicurano che i livelli di integrità, sicurezza e crittografia dei servizi offerti dai gatekeeper non saranno compromessi.

In conclusione, l’implementazione del Digital Markets Act (DMA) garantirà una concorrenza più equa tra le piattaforme digitali, assicurando un monitoraggio costante del mercato e delle condotte dei gatekeeper.

Scritto da: Arianna Meroni e Camilla Zan il 9 Febbraio 2024

Potrebbe interessarti anche

© Copyright 2024 Amicucci Formazione | P.IVA 01405830439 | Cap. Soc.: Euro 100.000,00 (i.v.) | C.C.I.A.A. (Macerata) | R.E.A. (149815) | Privacy policy | Cookie policy | Etica e compliance