Asr 2025: indicazioni pratiche per una progettazione efficace

L’Accordo Stato-Regioni: le novità

Nel 2025 si è aperto un nuovo capitolo per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in Italia.
Con l’Accordo Stato-Regioni entrato in vigore il 24 maggio, si introducono diverse novità, tra le altre, quelle di maggior rilievo riguardano un corso di formazione per datori di lavoro e la variazione della durata e delle modalità di erogazione per i preposti, anticipata dalla Legge 215/21.

Un aspetto molto interessante riguarda l’attenzione posta al processo di progettazione del percorso formativo. Viene definito in modo dettagliato non solo cosa devono prevedere i corsi in materia salute e sicurezza (durata, soggetti, contenuti minimi…), ma anche come deve essere costruito il percorso formativo, attraverso una progettazione strutturata e metodologie precise.
Sembra il segno di un’evoluzione culturale: la formazione in materia di salute e sicurezza deve diventare sempre più efficace.

Le fasi progettuali

Quali sono dunque le indicazioni metodologiche e progettuali fornite dall’Accordo Stato-Regioni del 2025?

L’Accordo riprende i pilastri della classica progettazione didattica, riportando le principali fasi progettuali utili alla realizzazione di un percorso formativo, rifacendosi al modello PDCA (Plan-Do-Check-Act).

Il modello presenta una sequenza di quattro fasi da seguire per progettare, erogare e valutare percorsi formativi.

1.Plan (pianificazione/progettazione)

Questa fase inizia con l’analisi dei bisogni formativi e del contesto lavorativo. Il punto di partenza fondamentale per l’elaborazione di un progetto formativo concreto. Cosa significa analizzare i fabbisogni? Significa, sostanzialmente, DVR alla mano, individuare quali sono le principali categorie di rischio presenti nel proprio ambiente lavorativo. A questo punto, trasmesse queste informazioni al Soggetto Formatore, di “concerto” con il datore di lavoro, inizia la fase vera e propria di progettazione dell’intervento formativo. Si stabiliscono gli obbiettivi, i risultati di apprendimento attesi, la strategia formativa, la struttura del corso, la sequenza di esposizione degli argomenti e i tempi destinati a ciascuno di essi. L’obbiettivo è fare in modo che il corso venga cucito su misura sulle esigenze di chi apprende.

2.Do (realizzazione)

Si tratta della fase in cui gli elementi definiti precedentemente vengono realizzati concretamente, è il momento di vita del progetto. Il Soggetto Formatore eroga il corso. La fruizione viene presidiata e monitorata minuto per minuto, affinché l’utente si senta al centro delle dinamiche di apprendimento. Gli è sempre possibile entrare in comunicazione con il responsabile del contenuto e con una figura tecnica per avere supporto.

3.Check (monitoraggio e valutazione)

L’Accordo Stato Regioni pone l’accento sul monitoraggio e la valutazione dell’intervento formativo. In particolare, propone tre diverse forme di verifica, volte a monitorare e/o valutare aspetti diversi.

La prima modalità di verifica riguarda il gradimento del corso da parte dell’utente, ossia la qualità percepita. Il Soggetto Formatore registra con domande chiuse o aperte:

  • qualità didattica
  • qualità organizzativa
  • utilità percepita

La seconda modalità di verifica riguarda l’apprendimento degli utenti. Qui l’Accordo fa un esplicito riferimento agli European Qualification Framework, andando a riprendere i concetti di conoscenza, abilità e competenza. Il Soggetto Formatore, pertanto, si occupa di formulare domande e risposte previste all’interno di ciascun corso, secondo questa metodologia.

In ultimo, l’ASR propone una forma di verifica rispetto all’efficacia della formazione, con lo scopo di verificare l’effettivo cambiamento prodotto dalla formazione su lavoratori e lavoratrici, durante lo svolgimento della loro prestazione lavorativa. Questa forma di verifica deve essere svolta a posteriori, dopo un certo periodo di tempo dal termine del corso.

4.Act (adeguamento)

Riguarda la fase di riesame e adozione di misure di miglioramento. Il Soggetto Formatore prende spunto dalle informazioni raccolte durante il monitoraggio e la valutazione, e da quanto appreso nelle fasi precedenti alla realizzazione del percorso formativo con l’obiettivo di rivedere gli elementi del progetto per il suo miglioramento continuo, secondo una logica circolare. Le attività di questa fase permettono di adeguare contenuti, adattare modalità didattiche e migliorarne la qualità ed efficacia della didattica. Si tratta dunque di incrociare i dati che arrivano dal gradimento degli utenti e dagli esiti della valutazione dell’apprendimento.

Bonus track: scrivere obiettivi specifici in modo SMART

L’Accordo Stato-Regioni fornisce dunque le coordinate metodologiche e progettuali per la progettazione, l’implementazione, la gestione e la valutazione di un percorso formativo sul tema salute e sicurezza (ma non solo, queste indicazioni sono assolutamente valide per qualsiasi percorso formativo e applicabili alle tematiche più disparate).

Vale la pena soffermarsi su una fase di lavoro delicata del progettista: la scrittura degli obiettivi.

L’Accordo infatti afferma che per qualsiasi tipo di corso di formazione il Dlgs 81/2008 predefinisce un obiettivo generale che consiste nel “trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”. Tuttavia, compito di chi si occupa della progettazione del percorso è definire gli obiettivi specifici.

Come si definiscono quindi obiettivi specifici in modo rigoroso e con un’impostazione progettuale?

Ci viene in aiuto l’acronimo SMART (definito per la prima volta da George T. Doran nel 1981). Un obiettivo deve avere dunque cinque caratteristiche e deve essere:

  • Specifico: dettagliato, preciso e non ambiguo
  • Misurabile: è possibile verificarne il raggiungimento tramite una misurazione concreta
  • Raggiungibile: deve essere realistico e coerente sulla base delle risorse a disposizione
  • Rilevante: deve avere valore rispetto al contesto e all’obiettivo generale
  • Temporizzato: deve avere una scadenza chiara e definita

Facciamo quindi un esempio in ambito salute e sicurezza.

L’obiettivo specifico “Far conoscere ai lavoratori l’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale” è un obiettivo non SMART. Infatti:

  • non è specifico: non dice cosa deve saper fare il lavoratore;
  • non è misurabile: non è chiaro come è possibile verificare la sua conoscenza;
  • non è raggiungibile: non è specificato quali dispositivi di protezione il lavoratore dovrà utilizzare correttamente;
  • non è rilevante: non sono specificati riferimenti normativi che ne giustificano la rilevanza;
  • non è temporizzato: non è specificata una scadenza.

Trasformiamo quindi questo esempio in un obiettivo SMART: “Favorire che, al termine del modulo (entro dicembre 2025) ogni lavoratore sia in grado di individuare correttamente i DPI obbligatori per la propria mansione e indossarli in modo conforme durante una prova pratica, raggiungendo almeno l’80% dei requisiti previsti dalla checklist aziendale”. Si tratta di un obiettivo SMART perché:

  • parla di quali DPI e quale azione devono svolgere i lavoratori (individuare e indossare);
  • specifica come verificare la conoscenza (soglia dell’80% nella checklist di valutazione);
  • l’attività è compatibile con il corso e con le competenze da acquisire;
  • è direttamente collegato all’uso dei DPI previsto dal D.Lgs. 81/08;
  • dettaglia una scadenza precisa (“al termine del modulo”).

Conclusione

In un contesto normativo che alza l’asticella della qualità, investire nella progettazione (e nella chiarezza degli obiettivi) non è solo un adempimento, è il modo migliore per fare della formazione uno strumento concreto di prevenzione e di crescita organizzativa.

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Scritto da: Team Skilla il 31 Marzo 2026

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