L’Accordo Stato-Regioni: le novità
Nel 2025 si è aperto un nuovo capitolo per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in Italia. Con l’Accordo Stato-Regioni entrato in vigore il 24 maggio, si introducono diverse novità, tra le altre, quelle di maggior rilievo sono un corso di formazione per datori di lavoro e la variazione della durata e delle modalità di erogazione per i preposti, anticipata dalla Legge 215/21.
Un aspetto molto interessante riguarda l’attenzione posta al processo di progettazione del percorso formativo. Per la prima volta viene definito in modo dettagliato non solo cosa devono prevedere i corsi in materia salute e sicurezza (durata, soggetti, contenuti minimi…), ma anche come deve essere costruito il percorso formativo, attraverso una progettazione strutturata e metodologie precise.
Sembra il segno di un’evoluzione culturale: la formazione in materia di salute e sicurezza deve diventare sempre più efficace; pertanto, deve ricorrere a processi ben strutturati, con riferimenti formativi, progettuali, metodologici, scientifici precisi.
Le fasi progettuali
Quali sono dunque le indicazioni metodologiche e progettuali fornite dall’Accordo Stato-Regioni del 2025?
L’Accordo riprende i pilastri della classica progettazione didattica, riportando le principali fasi progettuali utili alla realizzazione di un percorso formativo, rifacendosi al modello PDCA (Plan-Do-Check-Act).
Il modello presenta una sequenza di quattro fasi da seguire per progettare, erogare e valutare percorsi formativi.
1. Plan (pianificazione/progettazione)
Questa fase inizia con l’analisi dei bisogni formativi, il punto di partenza fondamentale per l’elaborazione di un progetto formativo concreto.
Qui è molto importante considerare il proprio Documento di valutazione dei rischi, una fonte necessaria da cui partire e una riserva di informazioni preziosissime per capire dove orientare l’azione formativa.
L’elaborazione del progetto, nello specifico, consiste nella definizione delle “coordinate”: le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi, gli argomenti del corso, le modalità didattiche, i criteri di valutazione… tutto ciò che rientra in senso classico nella macro-progettazione e micro-progettazione di un percorso.
2. Do (realizzazione)
Si tratta della fase in cui gli elementi definiti precedentemente vengono realizzati concretamente, è il momento di vita del progetto: l’erogazione viene presidiata e monitorata, affinché l’utente si senta al centro delle dinamiche di apprendimento. Una parte importante è data dalla capacità di supportarlo e dalla reattività nel rispondere alle sue esigenze.
3. Check (monitoraggio e valutazione)
La normativa prevede la presenza di verifiche all’interno del percorso formativo, strumenti imprescindibili per dimostrare l’efficacia formativa. Vengono messe a punto proprio con lo scopo di misurare conoscenze, abilità, competenze. Su questo punto l’Accordo fa esplicitamente rifermento agli European Qualification Framework.
Sono previste inoltre valutazioni relative al gradimento delle persone che hanno effettuato il corso e rispetto alla qualità percepita.
L’Accordo contempla anche verifiche effettuate tempo dopo la fine del corso, affinché il Datore di Lavoro si assicuri che le competenze acquisite vengano mantenute.
4. Act (adeguamento)
La fase di adeguamento permette al Soggetto Formatore di prendere spunto dalle informazioni raccolte durante il monitoraggio e la valutazione, e dalle lezioni apprese nelle fasi precedenti del percorso formativo con l’obiettivo di rivedere gli elementi del progetto per il suo miglioramento continuo, secondo una logica circolare.
Le attività di questa fase permettono di adeguare contenuti, adattare modalità didattiche e migliorarne la qualità ed efficacia.
Bonus track: scrivere obiettivi specifici in modo SMART
L’Accordo Stato-Regioni del 2025 fornisce dunque le coordinate metodologiche e progettuali per la progettazione, l’implementazione, la gestione e la valutazione di un percorso formativo sul tema salute e sicurezza (ma non solo, queste indicazioni sono assolutamente valide per qualsiasi percorso formativo e applicabili alle tematiche più disparate).
Vale la pena soffermarsi su una fase di lavoro delicata del progettista: la scrittura degli obiettivi.
L’Accordo infatti afferma che per qualsiasi tipo di corso di formazione il Dlgs 81/2008 predefinisce un obiettivo generale che consiste nel “trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”.
Tuttavia, compito di chi si occupa della progettazione del percorso è definire gli obiettivi specifici.
Come si definiscono quindi obiettivi specifici in modo rigoroso e con un’impostazione progettuale?
Ci viene in aiuto l’acronimo SMART (definito per la prima volta da George T. Doran nel 1981).
Un obiettivo deve avere dunque cinque caratteristiche e deve essere:
- Specifico: dettagliato, preciso e non ambiguo
- Misurabile: è possibile verificarne il raggiungimento tramite una misurazione concreta
- Raggiungibile: deve essere realistico e coerente sulla base delle risorse a disposizione
- Rilevante: deve avere valore rispetto al contesto e all’obiettivo generale
- Temporizzato: deve avere una scadenza chiara e definita
Facciamo quindi un esempio in ambito salute e sicurezza.
L’obiettivo specifico “Far conoscere ai lavoratori l’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale” è un obiettivo non SMART. Infatti:
- non è specifico: non dice cosa deve saper fare il lavoratore;
- non è misurabile: non è chiaro come è possibile verificare la sua conoscenza;
- non è raggiungibile: non è specificato quali dispositivi il lavoratore dovrà utilizzare correttamente;
- non è rilevante: non sono specificati riferimenti normativi che ne giustificano la rilevanza;
- non è temporizzato: non è specificata una scadenza.
Trasformiamo quindi questo esempio in un obiettivo SMART: “Favorire che, al termine del modulo (entro dicembre 2025) ogni lavoratore sia in grado di individuare correttamente i DPI obbligatori per la propria mansione e indossarli in modo conforme durante una prova pratica, raggiungendo almeno l’80% dei requisiti previsti dalla checklist aziendale”.
Si tratta di un obiettivo SMART perché:
- parla di quali DPI e quale azione devono svolgere i lavoratori (individuare e indossare);
- specifica come verificare la conoscenza (soglia dell’80% nella checklist di valutazione);
- l’attività è compatibile con il corso e con le competenze da acquisire;
- è direttamente collegato all’uso dei DPI previsto dal D.Lgs. 81/08;
- dettaglia una scadenza precisa (“al termine del modulo”).
Conclusione
In un contesto normativo che alza l’asticella della qualità, investire nella progettazione (e nella chiarezza degli obiettivi) non è solo un adempimento, è il modo migliore per fare della formazione uno strumento concreto di prevenzione e di crescita organizzativa.
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